L’invio di e-mail commerciali in Italia richiede il consenso preventivo, libero e informato del destinatario (opt-in). Il Garante Privacy sanziona l’invio di email promozionali senza consenso, anche se reperite in elenchi pubblici o siti web. L’unica eccezione (soft spam) è consentita per prodotti/servizi analoghi già acquistati dal cliente, che deve comunque poter opporsi facilmente.
Ecco i punti chiave sulle regole del Garante Privacy per l’e-mail marketing:
- Necessità del Consenso (Opt-in): L’acquisizione di indirizzi e-mail a scopo promozionale senza consenso è un illecito trattamento dei dati.
- Elenchi Pubblici: Reperire e-mail da siti web, elenchi telefonici o pubblici registri non autorizza l’invio di pubblicità (non è consenso tacito).
- Soft Spam (Eccezione art. 130, c. 4): È possibile inviare email senza consenso solo se si tratta di vendite dirette di prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati dal cliente, e quest’ultimo non si oppone.
- Diritto di Opposizione (Opt-out): Ogni e-mail deve contenere un link facile e chiaro per disiscriversi dalla newsletter o revocare il consenso.
- Sanzioni: Il Garante applica sanzioni pecuniarie elevate, spesso decine di migliaia di euro, per l’invio di spam e trattamenti illeciti di dati.
- B2B e info@: Anche l’invio a indirizzi generici (es. info@azienda.it) è soggetto a regole, poiché l’indirizzo costituisce un dato personale tutelato.ì
In sintesi, per essere in regola, il consenso deve essere specifico per le finalità di marketing e documentabile.
REFERENZE:
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1520243
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1147204